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Copertura assicurativa per gli Organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento ex art.15 Legge n. 3 del 2012

La legge n. 3 del 2012 ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento procedure di esdebitazione destinate a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 2014 ha istituito il registro in cui gli organismi devono iscriversi e disciplinato i requisiti e le modalita' per l'iscrizione, la formazione, la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento (art. 1 del D.M. 202/2014).

All'interno di ogni organismo dovra' essere individuato un soggetto che prendera' il nome referente e che sara' " la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attivita' del'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi".

Una volta conferito l'incarico sara' il "gestore della crisi" a doversi occupare della gestione del procedimento. Egli e' definito come "la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore" e che potra' avvalersi di ausiliari. 

L'organismo dovra' poter contare almeno su 5 gestori della crisi che avranno dichiarato la propria disponiblita' ad operare in esclusiva per quello specifico organismo.

Il Ministero della Giustizia ha stabilito  tra i requisiti per l'iscrizione al registro il rilascio di una polizza di assicurazione con un massimale non inferiore ad un milione di Euro per l'eventuale risarcimento dei danni (anche perdite patrimoniali) derivanti a terzi dall'attivita' dell'organismo, cioe' dallo svolgimento dei procedimenti di gestione delle crisi da sovra indebitamento. La polizza deve essere presentata in fase di iscrizione al registro.

S.T.P. esercente attivita' di assistenza fiscale - Rilascio del Visto di Conformita'

(RISOLUZIONE N. 23/E AGENZIA DELLE ENTRATE)

Da piu' parti e' stato chiesto di chiarire se il professionista che esercita l'attivita' di assistenza fiscale nel'ambito di una Societa' tra Professionisti (S.T.P.) iscritta all'ordine competente, possa rilasciare il Visto di Conformita' ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando la partita IVA della S.T.P. abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, cosi' come chiarito per le associazioni professionali e le societa' di servizi (confronta circolari n. 28/E del 25 settembre 2014, paragrafo 3, e n. 7/E del 26 febbraio 2015, paragrafo1).

Dal dato normativo non emergono elementi sostanziali che consentano di discriminare la S.T.P. rispetto alla societa' commerciale di servizi contabili, ove pertanto la S.T.P. soddisfi i requisiti di legge, si ritiene di estendere anche a tale soggetto giuridico le precisazioni rese con la circolare n. 7/E del 2015 con riferimento alle societa' di servizi, con la conseguenza che non sussistono preclusioni al rilaascio del Visto di Conformita' di cui all'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, da parte del professionista socio di S.T.P. utilizzando la partita IVA della medesima.

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