Venerdì 6 maggio 2016 è stata pubblicata un’importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul tema della validità ed efficacia della clausola “claim made” (n. 9140/2016).

 

La Corte ha stabilito il carattere “non vessatorio” della clausola che, nelle polizze di responsabilità civile, “subordina l'operatività della copertura alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta di risarcimento intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati".

Segnaliamo i passaggi più rilevanti delle motivazioni espresse dai giudici:

• la clausola claim made non comporta violazione dell'art. 2965 del Codice Civile che prevede che è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto;

• l'eventuale violazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di buona fede nell'esecuzione del contratto non possono mai comportare la nullità delle pattuizioni contrattuali (ivi inclusa la clausola claim made) ma eventualmente essere fonte di responsabilità per danni;

• la clausola claim made non integra violazione dell'art. 1895 del Codice Civile (che prevede la nullità dei contratti assicurativi aventi ad oggetto rischi già verificatisi prima della loro stipulazione) in quanto, nell'assicurazione della responsabilità civile, "il rischio dell'aggressione del patrimonio dell'assicurato…si concretizza progressivamente, perché esso non si esaurisce nella sola condotta materiale…occorrendo anche la manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto al risarcimento". Per tale ragione, la clausola claim made è lecita in quanto resta "impregiudicata l'alea dell'avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell'impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato";

• la clausola claim made non è vessatoria (ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile) in quanto essa non limita la responsabilità dell'assicuratore ma delimita l'oggetto dell'assicurazione.