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AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA GIUDIZIARIA DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

L'aggressione ai patrimoni illeciti tramite i fondamentali strumenti del sequestro e della confisca rappresenta un indispensabile mezzo di contrasto alla criminalita' organizzata.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha quindi approvato le "Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati". Grazie alla Legge 7.3.1996, n. 109, le risorse illecite cosi' confiscate vengono restituite alla cittadinanza tramite Associazioni, Enti locali, attivita' di promozione sociale e lavoro.

La rilevanza della tematica impone una rigorosa e seria gestione dei beni dal momento del sequestro fino alla confisca definitiva, gestione che coinvolge inevitabilmente la figura del commercialista, dell'avvocato o l'esperto contabile ( iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari) chiamato a svolgere la delicata funzione di amministrazione giudiziaria e/o di coadiutore dell'Agenzia Nazionale.

Proprio per gli amministratori giudiziari iscritti all'Albo, Assicuratori specializzati hanno studiato una estensione ad hoc della tradizionale copertura assicurativa di RC Professionale.

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I CASI DI RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI

Negli ultimi anni, salvo alcune sentenze inerenti ai sindaci chiamati a rispondere di falso in bilancio in concorso con gli amministratori per omesso controllo sugli stessi, non vi sono state pronuncie di legittimita' particolarmente interessanti in punto di responsabilita' concorsuale del professionista nei reati societari. Tuttavia a seguito della recente riforma, iniziano ad intravedersi alcuni orientamenti giurisprudenziali meritevoli di attenzione. Se si parte dall'assunto che i cosidetti "bilanci falsi" sono una volontaria alterazione della realta' finalizzata ad ingannare i terzi, le "false valutazioni" costituiscono, ovviamente, un mezzo materiale per alterare i conti annuali e, conseguentemente, anche l'informativa societaria.

Non sembra, pertanto, che questa fattispecie sia abrogata dalla nuova disciplina. Al fine di evitare che vi sia una possibile responsabilita' penale in capo al consulente, egli si deve limitare a prospettare, in applicazione alla normativa di volta in volta vigente in materia, diverse soluzioni giuridiche al problema posto dal cliente, illustrandone vantaggi e rappresentando, altresi', le condotte da evitare in quanto rilevanti sotto il profilo penale ; questo al fine di mettere il clente in condizione di essere informato e operare una scelta consapevole in piena autonomia.

Per quanto cocerne, poi, la tenuta della contabilita', la predisposizione della bozza di bilancio e delle dichiarazioni, si avra' responsabilita' penale el professionista, a titolo di concorso, solo nel caso in cui questi svolga la prestazione in esecuzione delle direttive illecite del cliente.

Secondo la giurisprudenza, la ratio di tale previsione si rinviene nel fatto che il professionista puo', in tali casi, rinunciare all'incarico conferitogli.

Diverso, invece , e' il caso in cui il cliente fornisca dati falsi. In tale ipotesi, infatti, non puo' configurarsi responsabilita' penale del professionista, salvo che non vi sia prova della consapevolezza della falsita' di detti dati, da parte di quest'ultimo. Nel caso in cui la falsita' dei dati forniti sia palese, invece, si configura una responsabilita' del professionista quantomeno a titolo di dolo eventuale.

FONTE : Italia Oggi

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